Normativa mortuaria ed estratti di regolamento 

Norme mortuarie e stralci di regolamento del camposanto di Santo Spirito di Palermo

Regolamento di Polizia Mortuaria 285/1990 Trasferimento salma in altro cimitero Loculi trentennali
Circolare Ministero Sanità n. 24/1993 Tariffe cremazione DM 1/7/2002 Rimborso Loculi
Circolare Ministero Sanità n. 10/1998 Trasferimento cassetta ossario Deposito salme in camera mortuaria
Regio Decreto 1265 del 27 luglio 1934 Orario tumulazioni "Ricongiungimento" x familiare nei loculi
Decreto Ass. Sanità 4/6/2004 (pareri per estumulazioni ecc.) Arrivo salma, ceneri o resti da fuori comune Riunioni in ossario (spurghi)
Legge regionale 3 marzo 2020, n. 4. Disposizioni in materia cimite-riale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18. Prenotazione, orari e norme per l'effettuazione di operazioni straordinarie ("spurghi" ecc...) Successioni
Legge regionale n.212 del 17 marzo 2022- Modalità tecniche e procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali -  Art. 10, comma 14, legge regionle 03/03/2020, n. 4 Decreto Ass. Sanità n. 30 del 21/06/2004 (Funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni)  Funerali in chiesa
Cremazione, conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri -  legge 18/2010 Cremazione - legge 130/2001 Accettazione salme al Camposanto

 

1)  Le tumulazioni si effettuano dalle ore 10,30 circa  alle ore 13,00 di ogni giorno feriale. Le salme che perverranno al Camposanto, o che richiederanno la tumulazione dopo tale orario, saranno deposte in camera mortuaria.

2)  Direttiva Coordinatore Sanitario: In caso di trasferimento di salma in altro cimitero, anche se cittadino, ed anche se la salma trovasi a deposito presso la camera mortuaria occorre nulla-osta igienico sanitario del coordinatore sanitario.

3)  Per trasferire una cassetta ossario contenente i resti di una salma, anche se proveniente da un loculo revocato, occorre: a) autorizzazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, dei parenti che hanno la disponibilità sulla salma secondo i vincoli di parentela di cui all'art 77 del Codice Civile, con prevalenza della volontà del coniuge. Tale rapporto di parentela si evince con idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà b) pagamento dei diritti di trasferimento (€ 106.21) presso la sede amministrativa, c) pagamento dei diritti di immissione nella nuova sepoltura o, in caso di trasferimento in altro cimitero, occorre anche d) lettera di "uscita" dell'Ufficio Mortuario di Palermo, e) saldatura a fuoco della cassetta di zinco, f) applicazione sulla stessa di una targhetta con i dati identificativi del defunto. Tali trasferimenti si eseguono dopo prenotazione presso l'ufficio di Soprintendenza del Camposanto.

4.a)  Le operazioni straordinarie (dove è prevista la presenza del coordinatore sanitario) si effettuano alle ore 8,00 di ogni giorno feriale, escluso sabato e festivi, previa prenotazione presso l'ufficio di Soprintendenza. Tale prenotazione occorre anche per le operazioni di dismissione delle lastre di prima chiusura per tumulare urne cinerarie e/o cassette resti anche se dal 2-10-2023, per disposizione dell'ASP, non occorre più la presenza del loro personale medico e quindi non occorre pagare alcun diritto.

4.b) Dismissione lastre per tumulazione urne cinerarie e/o cassette ossario: Dal 02/10/2023, su disposizione dell'ASP di Palermo, le operazioni di dismissione lastre per tumulazione urne cinerarie e/o cassette ossario, se non particolarmente onerose,  si eseguono contestualmente alla tumulazione (regolarmente prenotata) alla presenza del Soprintendente o suo delegato,  previa controllo della pratica e di redazione del verbale di presenza firmato dall'intestatario della fattura, senza la presenza del delegato sanitario e, naturalmente, senza pagamento dei diritti ASP.  

4.c)  Prenotazioni operazioni straordinarie: per prenotare qualsiasi movimentazione di salme ("spurghi", trasferimenti salme o resti, esumazioni ecc.) occorre presentare all'Ufficio di Soprintendenza del Camposanto, sito all'ingresso principale  di  Piazza S. Orsola, copia fotostatica della pratica da espletare con i dati dell'eventuale defunto da tumulare ed i dati del presentatore. La stessa sarà esaminata e potrà essere ritirata dopo 24 ore dalla data di presentazione con apposizione dei relativi  timbri di prenotazione del giorno da effettuarsi sulla documentazione originale.

4.d)  Decalogo operazioni straordinarie:

  1.  Il giorno stabilito bisogna presentarsi presso l'ufficio di Soprintendenza alle ore 8.00 con tutta la documentazione in originale; dopo le ore 8.30 l'ufficio si riserva di rinviare ad altro giorno l'operazione.

  2. Le operazioni non vengono effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche.

  3. Se l'operazione dovesse protrarsi oltre le ore 10.00 in presenza di tumulazioni, l'ufficio di Soprintendenza può sospendere, temporaneamente, l'operazione, far effettuare le tumulazioni e quindi riprendere le operazioni di "spurgo".

  4. Deve essere presente la persona intestataria della pratica munita di valido documento d'identità. Ove la persona sia impossibilitata ad intervenire può delegare altro familiare mediante delega regolarmente autenticata nei modi di legge.  (N.B. trattandosi di delega non é permessa l'autocertificazione.).

  5. Deve essere presente almeno un altro familiare anch'esso munito di valido documento di riconoscimento.

  6.  Per ogni salma da riunire in ossario bisogna produrre una cassetta di zinco completa di targhetta identificativa.

  7. Per ogni salma da estumulare e ritumulare, se non di recente tumulazione, occorre produrre una cassa di legno per il cosiddetto "rifascio".

  8. Nel caso che una salma non dovesse essere completamente mineralizzata è possibile, anziché inumarla in campo temporaneo, ritumularla nella stessa sepoltura previa autorizzazione dell'amministrazione rilasciata a sua volta su richiesta degli stessi familiari che ne avevano richiesto la riunione in ossario. In tale caso la nuova operazione deve essere conclusa entro le ore 12.30 della stessa mattina, pena il trasferimento d'ufficio della salma in campo temporaneo.

  9. Nel caso di trasferimento di salma in altro luogo, è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro e pertanto occorre produrre un rivestimento di zinco e/o una nuova cassa di legno a seconda delle condizioni del feretro e secondo le prescrizioni del personale della ASP di Palermo, Distretto 14.

  10. Per i trasferimenti da questo cimitero ad altro cimitero, sia esso nello stesso comune di Palermo (Rotoli ecc.) o fuori comune, occorre produrre  autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal personale della ASP di Palermo, Distretto 14 (originale + fotocopia), dietro pagamento dei diritti fissati dal Decreto Ass. Sanità del 4 giugno 2004 e seguenti (€_51,00), aggiungendo €_13,26 se la salma trovasi a deposito in camera mortuaria.

  11. Per i trasferimenti fuori cimitero occorre, inoltre,  presentare decreto di partenza se la salma va fuori comune o autorizzazione al trasporto se entro lo stesso comune, ambedue rilasciate dall'Ufficio Mortuario del comune di Palermo.

 

5)  Arrivo salma, resti o ceneri da fuori comune: in caso di arrivo di salma proveniente da altro comune, per potere accedere al camposanto occorre essere preventivamente in possesso di nulla-osta o autorizzazione alla sepoltura (fattura di tumulazione) rilasciati dalla Fondazione di Santo Spirito e, allorquando la salma arriva al cimitero, dopo i controlli di routine (controllo del sigillo di integrità, comma 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, della cerchiatura con liste di lamiera di ferro art. 30/11 del DPR 285/1990 e/o della presenza della valvola (Circolare Ministero della Sanità  24/1993 punto9.2)) tutta la documentazione, vistata dall'Ufficio di Soprintendenza del Camposanto, dovrà essere, a cura della famiglia, consegnata al locale Ufficio Mortuario  sito in Via Lincoln n.144 - 90133 - Palermo - ex Palazzo Barone, unitamente ad un versamento di € 136,80 sul Conto Corrente n. 15685902 intestato a: Comune di Palermo - Diritti Cimiteriali - Rip. SGIC con la causale: Arrivo salma di ...."nome e cognome della salma"..... , previsto dall'art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90; detto importo è possibile versarlo anche mediante carta di credito. Il detto ufficio Mortuario rilascerà un visto sul permesso al seppellimento o equipollente in calce al Visto arrivare dell'Ufficio di Soprintendenza del Camposanto e, solo dopo tale visto, sarà possibile procedere alla prenotazione della tumulazione della salma se in possesso, anche, della fattura della Fondazione Camposanto di Santo Spirito  relativa alla tumulazione della salma . Per l'arrivo di resti o di ceneri è prevista la stessa prassi di cui sopra senza il pagamento dei diritti previsti dall'art. 19 comma 3 D.P.R. 285/90 anche nel caso di ceneri trasportate da Palermo in altro comune per la cremazione e da qui riportate a Palermo. Per l'accesso al camposanto di resti o di ceneri non occorre nulla-osta preventivo rilasciato dalla Fondazione. Per le ceneri e/o resti provenienti da Palermo (abitazione o crematorio Rotoli) non occorre Visto arrivare della Soprintendenza.

 

6) Deposito salme in camera mortuaria: La sosta di una salma in camera mortuaria è gratuita per le prime 48 ore ed a pagamento per i giorni successivi secondo la tariffa in vigore e, dal 1° gennaio 2013, il deposito in camera mortuaria di una salma è a pagamento anche per le  salme che per essere tumulate necessitano di "spurgo" (riunione in ossario) nella sepoltura o loculo. In quest'ultimo caso il pagamento sarà dovuto sino al giorno della fatturazione e nulla sarà dovuto tra il giorno della fatturazione ed il giorno effettivo dell'operazione.

 

7) E' possibile effettuare operazioni di riunione in ossario in sepoltura a condizione che: a) la sepoltura sia colma(piena), b) vi sia la presenza di una salma da tumulare, c) che la/e salma/e da riunire in ossario siano morte da almeno 20 anni, anche in presenza, nella stessa sepoltura, di eventuali salme sovrastanti morte da meno di 20 anni che saranno estumulate e ritumulate se trattasi di sepoltura del tipo a pozzo o a stanzone. Le operazioni di riunione in ossario con salma in giacenza in camera mortuaria hanno la precedenza.

 

8) E' possibile riacquistare un loculo occupato a condizione che la salma che vi è tumulata sia morta da almeno 20 anni ed il defunto da tumulare abbia un rapporto di parentela/affinità con il concessionario del loculo (intestatario fattura) fino al quarto grado.

 

9) E' possibile celebrare funerali nella chiesa (dei Vespri) all'interno del cimitero, dietro pagamento dei diritti previsti in tariffa,  esclusivamente nella stessa giornata di arrivo della salma o, eccezionalmente, nella prima giornata feriale nel caso che la salma pervenga al cimitero in una giornata festiva o oltre l'orario previsto per le tumulazioni a prescindere dalla data di tumulazione della salma, mediante prenotazione presso la stessa chiesa, comunque non oltre il 10° giorno successivo alla morte. A seguito di nuove disposizioni del Commissario Arcivescovile, tenuto conto dell'evoluzione tecnica di costruzione e formazione dei feretri, è stato esteso il termine per l'esecuzione dell'esequie all'interno della Chiesa dei Vespri, all'interno del Camposanto, sino al 10° giorno successivo alla morte a condizione che dal 4° giorno venga attestata la rispondenza delle caratteristiche  del feretro a quanto previsto nell'appendice "A" alla detta dichiarazione reperibile presso la sezione "Modulistica". Durante l'emergenza Covid-19 non è permesso celebrare funerali in Chiesa di salme morte per Covid-19.

 

10) Per potere accedere al camposanto una salma deve essere provvista dell'autorizzazione al trasporto rilasciato dal comune di partenza, del permesso al seppellimento rilasciato dal comune dove è avvenuto il decesso e di autorizzazione  alla tumulazione (fattura) o nulla-osta rilasciati dall'amministrazione della Fondazione anche per le salme provenienti da "fuori comune" che, a sua volta,  devono essere preventivamente vistati dall'ufficio di soprintendenza sito all'ingresso principale del camposanto; tale visto viene rilasciato, esclusivamente, al momento dell'arrivo della salma al cimitero. 
Il nulla-osta non occorre per le cassette di resti e per le urne cinerarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 Torna indietro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 Torna indietro

CIRCOLARE 31 LUGLIO 1998 N. 10

GAZZETTA UFFICIALE N. 192 DEL 19 AGOSTO 1998

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285: CIRCOLARE ESPLICATIVA.

A tutte le amministrazioni comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:                                Al Ministero dell'interno

Al Ministero di grazia e giustizia

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario di Governo nella regione Friuli Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano

All'Associazione nazionale comuni italiani

All'Istituto superiore di sanità

Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei resti mortali che si rinvengono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Poiché la consistenza del fenomeno è divenuta rilevante si ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

  1. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

  2. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

  3. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare à consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Trattamenti consentiti all'estumulazione.

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

  1. Estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2

  2. Estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.

Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati

E' consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Cremazione di resti mortali.

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purchè venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, comma 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Cremazione di resti ossei.

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione.

Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.

Si richiama l'attenzione dei sindaci, cui compete l'ordine e la vigilanza dei cimiteri (art. 51/1) e dei direttori sanitari delle AA.SS.LL, che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono ai sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art. 51/2), sulla opportunità di verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni o a quello minimo di cinque anni ricorrendo le condizioni e con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Il Sottosegretario di Stato: BETTONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Assessorato della Sanità del 4 Giugno 2004  (Igiene mortuaria)Torna indietro

(Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione)     
Codice Prestazioni Parametri applic.tariffe Codici tariffe Tariffe
1.02.34 Certificato causa di morte   1.02.34.01 €   7,14
1.02.35 Parere per cremazione   1.02.35.01  € 51,00
1.02.36 Nulla osta trasporto salma F.C.   1.02.36.01 € 51,00
1.02.37 Assistenza a confezionamento feretro per trasporto Solo sigillatura 1.02.37.01 € 51,00
Con doppia cassa 1.02.37.02 € 76,75
Tratt. antiputrefattivo 1.02.37.03 € 51,00
1.02.38 Parere e assistenza a esumazione ed estumulazione per ogni salma movimentata 1.02.38.01 € 30,60
1.02.39 Idoneità loculi Sino a 15 loculi 1.02.39.01 € 50,00
Per ogni loculo in più 1.02.39.02 €   5,00
1.02.40 Pareri espressi dalla conferenza permanente provinciale dei servizi  per i cimiteri   1.02.40 € 530,40
1.02.41 Autofunebri   1.02.41 € 86,70
         
Spese trasferta per singola operazione o per singola tomba (inferiore ad 8 ore ed entro il raggio di 100 km) € 13,26
         
Il bollettino di c/c postale deve essere :

Intestato: Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Palermo 1 DS 42 di Palermo;

Causale: vedasi didascalia nella colonna "Prestazioni" della superiore tabella aggiungendo piano, sezione e numero della sepoltura;

Conto corrente postale: 19721901

Esempio di C/C per la riunione di 2 salme o di 1 salma +1 estumulazione e ritumulazione.