Regione Sicilia
Legge 3 marzo 2020, n. 4.
Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività
funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18.
G.U.R.S. 6 marzo
2020, n. 12 - S.O. n. 7
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente
legge:
Art. 1.
Finalità, oggetto e principi della disciplina
1. La
presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito
necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il
rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare
l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività
pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle
prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua, in
particolare, i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro
funzioni e servizi;
b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure
relative alla polizia mortuaria, in coerenza con la normativa statale;
c) regolamenta le condizioni ed i requisiti per l'esercizio dell'attività
funeraria.
3. Ai fini della presente legge:
a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni
vitali, prima dell'accertamento di morte;
b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di
morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
c) per resto mortale si intende un cadavere, in qualunque stato di
trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata
ovvero di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia
stato stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni di cui alla
presente lettera è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;
d) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via
obbligatoria sia dal comune sia dall'azienda sanitaria provinciale, quali il
trasporto funebre per indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su chiamata
dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di
osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di
medicina necroscopica;
e) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funeraria ed i servizi forniti
dalle strutture per il commiato nonché i servizi ad essi connessi di cui agli
articoli 12 e 13, che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove
effettuato in modo disgiunto dall'attività funeraria rientra nell'ambito funebre
anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla
lettera d);
f) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla
disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro
registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali e la realizzazione di
manufatti al loro interno, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
g) nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività di
autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
Art. 2.
Funzioni della Regione
1. Al fine di
garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio
regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle
ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela
delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate
dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, anche attraverso
l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie
provinciali, che sono tenuti a fornire ai competenti uffici regionali le
necessarie informazioni;
b) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla
presente legge.
2. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali, sono individuati i
criteri generali in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e
tumulazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri, nel rispetto dei
principi della normativa nazionale e della presente legge.
Art. 3.
Funzioni dei comuni e gestione dei servizi pubblici
1. I comuni,
singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi
pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in
particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. La gestione dei servizi
pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in
economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla
normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che
garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione
in condizioni di equità e di decoro.
2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile
con l'attività funeraria di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso in
contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei comuni, singoli o
associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si
applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e
la gestione del servizio cimiteriale.
3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi
della normativa statale e regionale, i comuni hanno facoltà di assumere la
gestione di strutture per il commiato.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche
attraverso società controllate o collegate, l'attività funeraria di cui
all'articolo 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del
presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4.
Sale del rito civile
1. Le
amministrazioni locali sono obbligate a mettere a disposizione dei cittadini
delle sale, all'interno degli immobili comunali o nelle aree cimiteriali,
adeguatamente capienti e adatte a svolgere riti funebri civili, nelle quali il
feretro è di transito, per un periodo di tempo uguale a quello della cerimonia e
comunque per non oltre due ore.
Art. 5.
Aree speciali dei cimiteri
1. Nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i sindaci concedono aree adeguate nel
cimitero comunale per la sepoltura di cadaveri di persone appartenenti alle
comunità straniere che ne facciano domanda.
2. Nei cimiteri sono previste aree speciali e separate per la sepoltura di
cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
3. Nelle aree di cui al comma 2, in conformità alla circolare del Ministero
della sanità 31 luglio 1998, n. 10, per le professioni religiose che lo
prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto
unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è in ogni caso
obbligatorio l'impiego della cassa di legno impermeabile anche ai liquidi nel
rispetto della normativa vigente.
4. Nei cimiteri possono essere previsti i cimiteri per gli animali di affezione,
in conformità all'articolo 23 della legge regionale 7 luglio 2000, n. 15.
Art. 6.
Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte
salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla
normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni
autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui
all'articolo 12.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il controllo
sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta al
comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria
provinciale territorialmente competente.
Art. 7.
Regolamenti comunali
1. Nel
rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e in conformità ai
principi della normativa statale, i comuni, singoli o associati, disciplinano le
attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso
apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in
particolare stabiliti:
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di
esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme
e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali,
necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di
fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) l'importo
delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere
inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.
3. Il regolamento di cui al
comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per
gli animali d'affezione, da parte di soggetti privati, definendone i requisiti.
L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione è
concessa dal comune, previo parere favorevole
dell'azienda sanitaria provinciale competente.
Art. 8.
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
1. Nel
rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e
all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende
sanitarie provinciali garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e
di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure
di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa
o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono altresì al
riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia
necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale,
deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque
deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico
necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria
provinciale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la
tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.
Art. 9.
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso
la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo
dell'azienda sanitaria provinciale competente deve adottare, a tutela della
salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune
nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze
scientifiche.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad
utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di
protezione (DPI) per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto
con liquidi biologici.
Art. 10.
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il
decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa
richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per
l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture
ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture di
cui all'articolo 12.
2. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che
eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, su
richiesta dei congiunti e previo accertamento della morte ai sensi del comma 2
dell'articolo 8, i cadaveri possono essere posti, per il periodo di
osservazione, presso le strutture per il commiato. Non sono ammesse convenzioni
tra le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e le strutture per il
commiato o gli esercenti attività funerarie.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico curante o il medico dipendente o
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del
decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio
per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a
reato.
4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il trasporto
della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio
della regione.
5. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e
che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve
avvenire in tempi brevi.
6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di
partenza.
7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso
all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo
prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al
crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico
provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7, dal comune
ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di
destinazione. Il trasporto deve avvenire in feretro sigillato mediante
l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale necroforo in
numero non inferiore a quattro unità, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
9. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini
regionali, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è consentito con
l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine
del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.
Il trattamento di cui al suddetto articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali
per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a
seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della
salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo è effettuato, con personale
appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del
feretro.
10. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione
dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate
direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
11. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione
di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 285/1990 competono al comune ove è avvenuto il
decesso.
12. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei
cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si
applicano le incompatibilità previste dall'articolo 3, commi 2 e 4.
13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di
trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della
struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere
svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato a un soggetto
esercente l'attività funeraria ovvero una o più delle attività di cui al comma 1
dell'articolo 13.
14. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei
cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da
adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale e dalla presente legge.
Art. 11.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di cremazione
1. Alla legge
regionale 17 agosto 2010, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e
con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 30
marzo 2001, n. 130.
1 ter. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di
resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del
bacino di riferimento. È consentita, su richiesta, la cremazione di cadaveri
provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di
ricezione.
1 quater. In conformità alle previsioni della legge n. 130/2001, è consentito
cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da
almeno venti, previo consenso dei familiari.”;
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un
apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal
defunto, e quelle del defunto medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per
la salute sono stabilite le linee guida concernenti le dimensioni delle urne, le
caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da
garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione
di carattere igienico-sanitario. I comuni adottano apposito regolamento in
conformità alle predette linee guida.”;
c) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini di cui al comma 1, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi
comunali valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio,
tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della
necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di
sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino. La localizzazione dei nuovi
impianti è individuata d'intesa con i comuni interessati. Le Città metropolitane
ed i liberi Consorzi comunali possono garantire l'accessibilità e la fruibilità
del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di
collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.”.
Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per
il commiato
1.
All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole “spazi per
il commiato”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “strutture per il
commiato”.
2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis.
Caratteristiche delle strutture per il commiato
1. Le
strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in
ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di
alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti
pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa
comunicazione al comune competente.
2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia
e l'esposizione delle salme.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in
possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali
e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di
strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di
vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto
cimiteriale.
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti
requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in
materia;
c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie
in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse
previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni
geografiche particolari;
e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non
inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche
confortevoli;
g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i
portatori di handicap;
h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali
compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”.
3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole “degli spazi per
il commiato” sono sostituite dalle parole “delle strutture per il commiato.”.
Art. 13.
Attività funeraria
1. Ai sensi
della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende
e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al
decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un
funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare
segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in
cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere
corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti di cui al comma 3.
3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di
concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con
modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è
subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il
ricovero di non meno di un carro funebre;
c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata
nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;
d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso
di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni
svolte;
e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente
individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in
possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche
mansioni svolte.
4. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per
il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o
attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o
servizio di pubbliche affissioni.
5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.
6. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla
normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
regolamento di cui all'articolo 7, il comune dispone la sospensione
dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei
confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del
trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni
o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il
procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o
più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto
di prosecuzione dell'attività.
7. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito
istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel
territorio comunale.
Art. 14.
Norme transitorie
1. Le imprese
che esercitano l'attività funeraria di cui all'articolo 13, operanti stabilmente
sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal
medesimo articolo 13 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 aventi sede legale fuori dal territorio
regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla
presentazione della segnalazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando
gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul
territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai
provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria e
di cremazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge 30
marzo 2001, n. 130.
Art. 15.
Norma finale
1. La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.