CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 11285
del 01/04/2020 recante:
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti
il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. |
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid19 a seguito dell’ordinanza contingibile ed
urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana:
- Ai
sensi dell’art. 2 comma 8 e’ interdetto l’accesso al pubblico
all’area cimiteriale restando lo stesso consentito al personale
addetto ed alle imprese esercenti servizi funebri esclusivamente a
piedi;
- All’atto
della tumulazione e/o spurghi nelle sepolture gentilizie
sara’ consentito, in via transitoria, l’ingresso esclusivamente a
parenti di 1° grado del defunto fino ad un massimo di
n. 6 persone;
- Le
salme che devono entrare nel cimitero per essere tumulate
direttamente attenderanno nel piazzale antistante l’ingresso
principale (all’esterno del sacro luogo) e saranno ammesse ad entrare
una per volta quando il carro ed i parenti di primo grado (non piu’
di n. 6 per salma) della precedente salma saranno
gia’ usciti dal camposanto;
- Per
le salme che devono essere tumulate e sono gia’ in camera
mortuaria, il turno dell’impresa e dei parenti di 1° grado
(non piu’ di n. 6 per salma) sara’ fatto sempre al di fuori del
recinto cimiteriale come per la precedente ipotesi;
- Nei
casi di estumulazioni da loculi trentennali, sara’
consentito l’ingresso esclusivamente a parenti di 1° grado del
defunto fino ad un massimo di n. 2 persone;
Palermo 14 marzo 2020
Il
Commissario Arcivescovile
Avv.
Salvatore Damiano
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Fondazione Camposanto di Santo Spirito – Palermo
C.so C. Finocchiaro Aprile, 235 9 0138 Palermo
ORDINANZA n. 1 del 12.03.2020 SULLE MISURE PREVENTIVE DA
CONTAGIO DA CORONAVIRUS 2019-NCOV
RESE IN OTTEMPERANZA AL D.P.C.M. DEL 08.03.2020
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”.
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio
2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale;
Considerata tutta la normativa vigente in materia di
Polizia Mortuaria, con particolare riferimento alla prestazione di
servizio pubblico obbligatorio che la Fondazione Camposanto di Santo
Spirito svolge all’interno del Cimitero di Sant’Orsola in Palermo;
Il
Commissario della Fondazione Camposanto di Santo Spirito
comunica quanto segue:
In ottemperanza al comma 2) dell’art. 1 del DPCM 09.03.2020 sono vietati
assembramenti di ogni sorta all’interno del perimetro cimiteriale del
Cimitero di Sant’Orsola in Palermo.
Pertanto, proprio per ottemperare a tale norma di Legge potranno
presenziare alle esequie dei defunti esclusivamente i parenti di primo
grado in numero massimo di 6 unità. I medesimi partecipanti dovranno
avere cura di distanziarsi durante le esequie di una distanza
interpersonale pari a 2,00 metri evitando assolutamente di avere
contatto tra loro e con gli operatori cimiteriali.
A tal fine al momento dell’istruzione della pratica cimiteriale,
l’istante dovrà sottoscrivere un apposito modulo nel quale dichiarerà di
assumersi la responsabilità in nome e per conto di tutti i familiari
affinchè le regole di cui sopra vengano rispettate.
Nella fase di attesa delle esequie i carri funebri saranno disposti nel
viale cimiteriale di ingresso ad una distanza di circa 30 metri gli uni
dagli altri. Le imprese funebri avranno cura di rispettare e far
rispettare la presente circolare anche ai partecipanti alle esequie.
In tale ultima attività saranno coadiuvati dai vigilantes della ditta
KSM che controlleranno il rispetto delle presenti direttive sia nel
viale di ingresso che in fase di tumulazione dei defunti.
Palermo,12.03.2020
Il Commissario della Fondazione
Avv. Salvatore Damiano
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Circolare Ministero della Salute
n. 11285 del 01/04/2020
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 4
Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia
COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione
Le presenti indicazioni hanno come obiettivo la individuazione di
procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione
in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19, valide per
l'intero territorio nazionale.
Talune regioni sono gia' intervenute con proprie norme di dettaglio e/o
con circolari.
Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull'intero
territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilita' di
trasmissione del contagio tra aree diverse.
Linee direttrici del presente documento sono:
- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di
decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonche' le cautele da
adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attivita'
funebre
- evitare le occasioni di "assembramento" per la ritualita' dell'addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in
relazione ai prevedibili aumenti di mortalita' connessi all'evento
epidemico, nonche' i servizi di sepoltura e di cremazione
Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute
principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresi' le previsioni delle
"Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei
servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla
Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito "linee
guida") e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti
biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta
nel settore ospedaliero e sanitario" del d.lgs. n. 81/2008.
A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
Il presente documento e' connesso con la situazione emergenziale
determinata dall'epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da
adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per
l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualita', in
funzione del livello di mortalita' delle singole province interessate e
delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti.
1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno
applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come
stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in
relazione alla evoluzione di mortalita', e nei limiti dei poteri a lui
assegnati dalla normativa vigente, emanera' eventuali provvedimenti
contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui
fornite.
3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la
persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele
specifiche per defunti gia' adottate in presenza di sospetta o accertata
patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che
la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione,
si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o
accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera
B).
B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per
i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19
Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce
nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus e'
prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto,
a respirazione e motilita' cessate, non e' fonte di dispersione del
virus nell'ambiente, e' tuttavia utile osservare le seguenti
precauzioni:
1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro
dovra' avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare
il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonche'
fluidi e materiali biologici infetti.
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adottera', nel
rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli
operativi emanati dalle Autorita' sanitarie, dispositivi di protezione
individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei
competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonche' dal
medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per
gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio -
con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020,
17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attivita', pertanto, si raccomanda
agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche
previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi
di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi
(oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti
spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata
aerazione dei locali, al termine delle attivita', dovra' essere eseguita
un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti
adibiti alle attivita' (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3. Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il
personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto
all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato
esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le
operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle
strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre,
laddove il defunto non sia gia' isolato all'interno di sacco
impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento
riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in
un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta', la
vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento
di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali
lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione
della destinazione, e' chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia
superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche
stabilite dall'Allegato 1.
7. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie
funebri.
C. Esami autoptici e riscontri diagnostici
1. Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe
procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi
conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un
reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
2. L'Autorita' Giudiziaria potra' valutare, nella propria autonomia, la
possibilita' di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del
cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente
necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione
daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri
diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso,
limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di
studio e approfondimento.
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico,
oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi
connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni
seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri
possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano
condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per
operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema
di aerazione, cioe' un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12
ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e
fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o
attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti
protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo-patologo e tutto il
personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di
guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
4. E' obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di
occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5. Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di
strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
6. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavita' corporee; il lavaggio
di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a
bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da
evitare la formazione di aerosol ; i fluidi corporei devono essere
raccolti per mezzo di materiale assorbente , immesso nelle cavita'
corporee.
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici,
debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina
al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala
settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di
sodio o di fenolo.
9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie , cosi' come
qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti , conviventi o altre
persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e
indicate dal presente documento.
10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.
D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto
funebre in cimitero o crematorio
1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di
strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del
principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto,
allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre
il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura
territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta
le cautele da osservare. L'allerta e' immediata per via vocale e seguita
da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque
in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e
similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni
caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione,
comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore
asintomatico di COVID-19;
3. Se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate
o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle
istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li
informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
4. In caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di
presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo
all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11
aprile 2008;
5. In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici
necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono
il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di
elettrocardiografo o, in caso di indisponibilita'
dell'elettrocardiografo, al tempo dell'esecuzione della loro visita e
consentono il piu' rapido incassamento del cadavere e il successivo
trasporto funebre;
6. Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di
difficolta' ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case
funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di
sosta a cio' destinate;
7. Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha
diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la
cremazione;
8. In assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e
la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal
decesso, la Prefettura puo' disporre d'ufficio il trasporto funebre,
fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655
del 25 marzo 2020);
9. In caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico di cui al
punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio
mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o
all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorita'
intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria.
Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari,
dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto e' effettuato
direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di
disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale
come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla
manifestazione di volonta' degli aventi titolo, ove verranno gestiti
secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo
2020.
E. Conferimento al cimitero
1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il
divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che
l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba
essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con
l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da
diverse sepolture o cremazioni.
F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di
crematori sul territorio nazionale
1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri
conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla
pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il
bacino di riferimento di ciascun crematorio e' il territorio
provinciale.
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno
della provincia, nonche' di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono
eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di
cui al paragrafo che precede.
3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad
autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli
impianti di cremazione,operino per l'intero arco della giornata, senza
interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o piu' forni per
motivi di manutenzione, e' necessario, qualora tecnicamente possibile,
che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la
operativita' del crematorio.
5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione e' necessario
che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di
tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di
area e continuare a garantire una quantita' minimale di servizi offerti.
6. Per favorire l'aumento di potenzialita' di ciascun impianto e fermo
restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e
ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione
che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro.
e' altresi' da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee
facilmente infiammabili.
7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione
si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo e' opportuno
indicare"o qualunque altro crematorio disponibile".
8. L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori puo' essere
svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente
dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale
impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
9. Laddove sia necessario ampliare la ricettivita' dei locali per
feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati,
aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;
ii. loculi vuoti, purche' la cremazione sia eseguita entro al massimo 30
giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come
previsto dall'Allegato 1, lettera B).
G. Cimiteri
1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di
contagio dovute ad assembramento di visitatori.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture
comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno
eseguite in condizioni di sicurezza.
3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e
straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate,
per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere
disponibili adeguate quantita' di sepolture al cimitero;esumazioni ed
estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali
chiusi.
4. In caso di necessita' la camera mortuaria in cimitero, oltre che per
le ordinarie funzioni, puo' essere adibita, su proposta della ASL
territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al
ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da
strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino
carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilita' di loculi vuoti e sepolture vuote
necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di
cremazione.
6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attivita' connessa ai servizi
cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione,
ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano
consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei
gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o
costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il
feretro e' stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia
infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di
cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia
proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da
effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato
dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni
temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi
risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.
H. Rifiuti
1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base
alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessita', secondo quanto
previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
Il Direttore Generale
Dott. Claudio D'Amario
Il Direttore dell'Ufficio 4
Dott. Pasqualino Rossi
ALLEGATO 1 - Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento
A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura
E' consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in
base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto
funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285.
Sono altresi' consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI
11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od
integrazioni, nonche' confezionati come previsto dallo standard EN
15017:2019.
B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purche' entro 30
giorni
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in
funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello
zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purche' il
fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia
cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero
super assorbente).
C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata
destinati a inumazione o cremazione
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in
funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello
zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purche' il
fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia
cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super
assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche
possedere caratteristiche biodegradanti.
La condizione di temporanea impermeabilita' fino alla immissione nel
forno e' garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale
poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore
totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o piu' delle norme
MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 –
DIN55531-1.
D) Feretri destinati a tumulazione stagna
E' consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore
stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).
E' permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art.
del D.P.R. 285/1990, purche' all'interno del feretro sia versato
abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti
solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.
Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire
l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco,
occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento
dei liquami.
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