DECRETO 21 giugno 2004. Direttive e norme procedurali in
tema di igiene e sanità pubblica nelle funzioni trasferite dallo Stato alle
Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000.
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE
SANITARIO
Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U.LL.SS.
approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934; Visto il D.P.R. n. 285 del
10 settembre 1990, di "Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria"; Vista la circolare esplicativa del Ministero della salute n. 24
del 24 giugno 1993; Vista la legge regionale n. 30 del 1993; Visto il
decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 e successive modifiche ed
integrazioni; Visto l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti
amministrativi in tema di salute umana e salute veterinaria; Visto il
D.P.C.M. 26 maggio 2000, che ha individuato tra le funzioni trasferite alle
Regioni le autorizzazioni previste dal precitato D.P.R. n. 285/90; Viste le
direttive del Ministero della salute, di cui alla nota prot. n.
400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002; Visto il decreto n. 1468 del 29 luglio
2003; Viste le leggi costituzionali n. 21/99 e n. 3/01, che recano
modifiche al titolo V della Costituzione; Considerato che, in base al
decreto legislativo n. 112/98 ed al D.P.C.M. 26 maggio 2000, occorre
predisporre norme procedurali e direttive per la Regione sicilia in merito
alla sepoltura privilegiata (ex art. 105 del D.P.R. n. 285/90), passaporto
mortuario (ex artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90), riduzione del turno di
rotazione in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90), speciali
prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di cimiteri e nella
utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti (ex art. 106 del D.P.R. n.
285/90), autorizzazione per impiego nelle casse di materiali diversi (ex artt.
31 e 75 del D.P.R. n. 285/90) e per l'impiego di valvole o di altri
dispositivi idonei per la neutralizzazione di gas putrefattivi (ex art. 77 del
D.P.R. n. 285/90); Viste le risultanze del tavolo tecnico istituito in
merito con note DIRS/1/02165 del 16 giugno 2002, DIRS/1/023391 del 2 luglio
2002 e DIRS/1/02171 del 12 giugno 2003 dalla direzione generale del
dipartimento Ispettorato regionale sanitario;
Decreta: Art. 1 Tumulazione
privilegiata
L'organismo competente a rilasciare
l'autorizzazione sanitaria alla tumulazione privilegiata viene individuato
nell'Assessorato regionale della sanità.
Art. 2 Documentazione occorrente
L'istanza, in
carta legale, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 va
indirizzata all'Assessorato regionale alla sanità - dipartimento I.R.S.,
servizio n. 1 - e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: -
certificato di morte; - certificato della causa di morte; -
biografia dell'estinto corredata di ogni possibile materiale
illustrativo (opuscoli, libri, ritagli di giornale e testimonianze varie,
etc.) dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero; -
parere motivato del sindaco del comune, ove è situato il luogo della
sepoltura privilegiata richiesta, relativo all'illustrazione dei meriti del de
cuius con riferimento alla biografia ed alla particolarità dei meriti dello
stesso. Tale parere deve esporre in maniera dettagliata i motivi per cui si
ritiene di accogliere o di respingere la richiesta; - nulla osta
dell'ente o amministrazione proprietaria del sito o della località differenti
dal cimitero. Nel caso che la tomba ricada in luogo di culto, nulla osta della
competente autorità ecclesiastica (curia vescovile), con riferimento al canone
1242 del codice di diritto canonico; - nulla osta dei familiari
(parente più prossimo), qualora la domanda sia fatta da persone estranee alla
famiglia del defunto. In assenza dei familiari, certificazione del sindaco
nella quale si attesti che il de cuius non ha familiari viventi; -
eventuale parere della competente Sovrintendenza ai beni culturali ed
ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda
interventi in edifici sottoposti al vincolo monumentale, ovvero certificazione
che l'edificio stesso non è sottoposto a vincolo monumentale; -
concessione o autorizzazione edilizia per l'opera da realizzare; -
marca da bollo di valore corrente da applicare al decreto
autorizzativo; - documentazione relativa alla costruzione della
tomba, in duplice originale: a) se trattasi di loculo di
normali dimensioni, è costituita da: - planimetria in scala non
inferiore a 1:100 dell'edi ficio destinato ad accogliere la tomba, con legenda
circa l'ubicazione della stessa, l'eventuale presenza e rappresentazione
grafica di altre sepolture privilegiate, nonché di indicazioni relative ad
altri ambienti dell'edificio; - particolari costruttivi
architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni
quotate); b) se trattasi di nicchia-ossario destinata ad
accogliere resti mortali, è costituita da: - planimetria in scala non
inferiore a 1:100 dell'edi ficio destinato ad accogliere la nicchia, con
l'indicazione del luogo dove verrà allocata la cassetta-ossario e con
l'individuazione e rappresentazione grafica di eventuali sepolture
privilegiate o nicchie insistenti nell'edificio; - particolari
costruttivi architettonici delle nicchia in scala 1:20 (piante e sezioni
quotate). La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da
relazione tecnico-illustrativa, in duplice originale, a firma di
professionista iscritto all'albo - comprensiva anche di rilievi fotografici
relativi ai punti a) e b) -, nella quale vengono indicati: - i
requisiti strutturali interessati dalla realizzazione dell'intervento (loculo,
nicchia); - le indicazioni circa l'ubicazione del loculo o della
nicchia in relazione alle altre parti dell'edificio ed alla presenza o meno di
altre sepolture privilegiate o nicchie; - la rispondenza, soltanto
nella fattispecie di cui alla lettera a), ai requisiti tecnici ed
igienico-sanitari previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria, con
particolare riferimento alle dimensioni del loculo, allo spessore delle pareti
delle solette e dei tramezzi dello stesso e al materiale impiegato anche per
la sigillatura e l'impermeabilità.
Art. 3 Procedura autorizzativa
Il dipartimento
I.R.S., definita l'istruttoria preliminare, acquisisce il parere dell'area
dipartimentale di igiene e sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente, sulla idoneità igienico-sanitaria della tomba o
nicchia e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dal regolamento di
polizia mortuaria e dal presente decreto. Il dipartimento I.R.S., acquisito
il parere dell'azienda unità sanitaria locale, può autorizzare, previo
eventuale sopralluogo e con apposito decreto, sentita la commissione tecnica
consultiva regionale di cui al successivo articolo, la tumulazione dei
cadaveri o dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che
la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento
di polizia mortuaria e quando concorrano giustificati motivi di speciali
onoranze, e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita
eccezionali benemerenze.
Art. 4 Commissione tecnica consultiva
regionale
Per le finalità di cui all'art. 3 è istituita la
commissione tecnica consultiva regionale, così composta: - il
direttore del dipartimento I.R.S. o suo delegato, che la presiede; -
il capo servizio competente del dipartimento I.R.S. o suo delegato; -
il capo dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale
territorialmente competente o suo delegato; - un direttore di
cattedra di medicina legale universitario o suo delegato; - il
direttore regionale dell'Ufficio legislativo e legale o suo delegato; -
il direttore regionale per i beni culturali ed ambientali o suo
delegato; - il direttore regionale dell'urbanistica o suo
delegato. La commissione potrà, all'occorrenza, essere integrata da
eventuali altri componenti in funzione della specifica materia trattata. I
compiti di segreteria sono affidati al personale del servizio igiene pubblica
del dipartimento I.R.S.
Art. 5 Trasporto salme all'estero o
dall'estero
A) Trasporti salme all'estero o
dall'estero previsti da accor di internazionali (convenzione internazionale di
Berlino) I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla
convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa
esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla
osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le
salme stesse debbono essere accompagnate dal "passaporto mortuario" previsto
dalla convenzione medesima. 1) Per le salme da estradare dal
territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato dal sindaco del
comune ove trovasi la salma. Ai fini del rilascio del passaporto mortuario
per le salme da trasferire all'estero, la documentazione da presentare al
sindaco è costituita da: a) domanda in bollo al sindaco del
comune in cui si trova la salma da trasferire da parte dei familiari del
defunto o da un incaricato dell'impresa di trasporti funebri; b)
marca da bollo di valore legale corrente da applicare al passaporto
mortuario; c) estratto dell'atto di morte; d)
certificato rilasciato dall'unità operativa di igie ne pubblica
territorialmente competente, da cui risulti che sono state osservate le
disposizioni, di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90. Nell'eventualità
di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in presenza di salme
portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve attestare che sono
state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25 nella prima
fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda
fattispecie; e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal
sindaco del comune dove è avvenuto il decesso. 2) Per le salme da
introdurre nel territorio nazionale, il passaporto mortuario è rilasciato
dalla competente auto rità del luogo da cui la salma viene estradata. 3)
Il passaporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è
regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e
l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. B)
Introduzione di salme da Stati esteri non aderenti alla Convenzione
internazionale di Berlino Per l'introduzione in Italia di salme
provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di
Berlino, l'interessato alla traslazione della sal ma deve presentare
all'autorità consolare dello Stato italiano territorialmente competente la
seguente documentazione: a) istanza in bollo; b)
estratto dell'atto di morte; c) certificato causa di
morte; d) certificato rilasciato dalla competente autorità
sanitaria estera dalla quale risulti che sono state osservate le prescrizioni
di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90; e)
autorizzazione alla sepoltura rilasciata dalla competente autorità
estera di estradizione; f) altri eventuali documenti o
dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a
situazioni determinate. L'autorità consolare italiana, constatata la
regolarità della documentazione prodotta, trasmette l'istanza corredata dalla
documentazione sopradetta al sindaco del comune dove la salma è diretta oppure
inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta e
contemporaneamente trasmette i documenti al sindaco. Il sindaco concede
l'autorizzazione, informandone la stessa autorità consolare per il tramite del
Ministero degli affari esteri. Per l'introduzione in Italia da qualunque
Paese estero di resti mortali ed ossa umane, di ceneri di salma cremata, il
trasporto della cassettina o dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna
delle misure precauzionali igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle
salme. C) Estradizione di salme in Stati esteri non aderenti alla
Convenzione internazionale di Berlino Per l'estradizione dal Paese di
salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di
Berlino, l'interessato dovrà presentare al sindaco del comune ove trovasi la
salma da trasferire la seguente docu mentazione: a) istanza in
bollo; b) nulla osta, per l'introduzione della salma da par te
dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la sal ma è
diretta; c) certificato rilasciato dall'unità operativa di
igiene pubblica territorialmente competente che attesti che sono state
osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285/90.
Nell'eventualità di decessi per malattie infettivo-diffusive, nonché in
presenza di salme portatrici di radioattività, il suddetto certificato deve
attestare che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 25
nella prima fattispecie e quella di cui al comma 3 dell'art. 18 per la seconda
fattispecie; d) estratto dell'atto di morte; e)
altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute
dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. Il sindaco,
ricevuta la domanda corredata dalla documentazione sopradetta, concede
l'autorizzazione entro e non oltre 10 gg. D) Trasporti internazionali di
ceneri e resti mortali Per l'introduzione e l'estradizione di resti
mortali completamente mineralizzati e di ceneri, il trasporto degli stessi
raccolti in cassettina o urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure
precauzionali igienico-sanitarie, diversamente da quanto stabilito per il
trasporto delle salme. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal
sindaco del comune ove sono custoditi i resti mortali o le ceneri. Tale
autorizzazione deve contenere: generalità del defunto, data di morte, data di
cremazione o di esumazione o di estumulazione e destinazione. Per
l'estradizione verso Stati esteri non aderenti alla Convenzione internazionale
di Berlino, dovrà comunque essere sempre acquisito il nulla osta dell'autorità
consolare ove i resti o le ceneri sono destinati, ai sensi del l'art. 29,
comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/90.
Art. 6 Riduzione del turno di rotazione in campo
comune
La competenza per la riduzione del turno di rotazione
in campo comune (ex artt. 82 e 86 del D.P.R. n. 285/90) viene attribuita al
sindaco, quale autorità di governo e autorità sanitaria locale, qualora
ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82, previo parere
conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i
cimiteri territorialmente competente, istituita con decreto n. 1468 del 29
luglio 2003. La documentazione che il sindaco dovrà produrre, almeno in
triplice copia, alla suddetta conferenza è così costituita: -
richiesta del responsabile del servizio comunale interessato; -
relazione del dirigente medico di igiene pubblica competente per il
comune interessato circa la necessità di riduzione del turno; -
relazione geologica sull'area cimiteriale relativa alle caratteristiche
geomorfologiche e strutturali del terreno; - dichiarazione a firma
congiunta del responsabile dei servizi cimiteriali del comune interessato e di
un medico dell'unità operativa di igiene pubblica territorialmente competente,
attestante che un adeguato numero di salme esumate, in via straordinaria, nei
termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate
completamente scheletrizzate; - l'elenco delle salme riportante la
relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione, che deve
essere rappresentativa dell'intera superficie del cam po di inumazione
interessato alla riduzione del turno di rotazione; - popolazione
residente e numero delle fosse. Il sindaco, acquisito il parere favorevole
della competente conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri,
può autorizzare, con formale provvedimento, da trasmettere per conoscenza
all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, di abbreviare
il turno di rotazione in campo comune, che, in ogni caso, non potrà essere
inferiore ai 5 anni. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni
della durata di oltre 20 anni, di cui all'art. 86, commi 2, 3 e 4, il sindaco
può autorizzare una abbreviazione del turno di rotazione inferiore ai 5 anni,
con le medesime procedure disciplinate nel presente articolo.
Art. 7 Speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e
ristrutturazione di cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali
esistenti
La competenza ai fini dell'autorizzazione di
speciali prescrizioni tecniche nella costruzione e ristrutturazione di
cimiteri e nella utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti alla data di
entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 è demandata al sindaco, previo parere
conforme reso dalla conferenza permanente provinciale dei servizi per i
cimiteri territorialmente competente. La documentazione che il sindaco
dovrà produrre, almeno in triplice copia, è la seguente: - richiesta
del responsabile del servizio comunale interessato; - relazione del
dirigente medico di igiene pubblica territorialmente competente per il comune
interessato circa la necessità della deroga; - planimetria del
cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati alla
deroga; - piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di
tombe interessate alla deroga; - relazione tecnica esplicativa delle
soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi; -
relazione geologica di tutta l'area cimiteriale, con particolare
riferimento alla parte interessata; - i modelli - debitamente
compilati - di cui alla circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1993,
facenti parte integrante del presente decreto. Il sindaco, acquisito il
parere favorevole della competente conferenza permanente provinciale dei
servizi per i cimiteri, può autorizzare con formale provvedimento, da
trasmettere per conoscenza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, le speciali prescrizioni tecniche derogate.
Art. 8 Autorizzazione per impiego nelle casse di materiali
diversi e per l'impiego di valvole o di altri dispositivi idonei per la
neutralizzazione di gas putrefattivi
In ordine
all'autorizzazione all'impiego nelle casse di materiali diversi da quelli
normalmente previsti, nonché per l'impiego di valvole per fissare e
neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri, i compiti e le
funzioni amministrative, relativi a tali fattispecie, sono conservati allo
Stato, sino a quando la Regione non adotti apposito provvedimento in
materia.
Art. 9 Norme finali e transitorie
Relativamente
alle materie disciplinate nel presente decreto, eventuali pratiche in giacenza
dovranno essere uniformate od integrate con le disposizioni di cui al presente
decreto. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si
applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. n.
285/90.
Art. 10
Il presente decreto verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I. Palermo, 21
giugno 2004.
AMARI
Allegati
Mod.
4
Criteri da adottare nella ristrutturazione
cimiteriale Comune di
..........................................................prov.
.......................
In relazione alle diverse situazioni
analizzate, questa amministrazione, acquisito il parere favorevole della
conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri territorialmente
competente, istituita con decreto n. 1468 del 29 luglio 2003, si impegna ad
emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, ai sensi del l'art. 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 così come
modificato dal DPCM 26 maggio 2000, della deroga per le strutture cimiteriali
esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Per le tipologie
individuate analiticamente, riportate nei disegni allegati, si propone
l'adozione dei seguenti criteri di intervento: Per tumuli preesistenti alla
data del 27 ottobre 1990, senza uno spazio esterno libero per il diretto
accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano
osservate le seguenti prescrizioni: 1. Divieto di iniziare la
utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga, prima di due anni dalla data
dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono
limiti temporali. 2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si
sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire
il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei. 3.
Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A
tal fine si indicano le seguenti linee guida: 3.1. Spessore della
cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13
secondo le norme UNI. Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco
dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le
piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle
interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti
anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sia sul
fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in
modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo
spessore utilizzato. 3.2. Neutralizzazione degli effetti delle
eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa
metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze
antisettiche favorenti la loro solidificazione. Note per la
compilazione. Si è lasciata la possibilità, da parte dell'amministrazione,
di proporre al punto 3 diverse soluzioni, in relazione alle situazioni locali
nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità
dell'intervento.